L’assegno ad personam è riassorbibile (e anche dopo 8 anni) anche nel caso di “accorpamento” di due amministrazioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 24122 del 3 ottobre 2018

Il thema decidendum della presente controversia è rappresentato dalla contestazione del provvedimento, disposto dal MIUR nel 2007, a distanza di circa otto anni dal trasferimento della dipendente presso il Ministero dell’Istruzione, con il quale quest’ultimo aveva applicato, con efficacia retroattiva, il criterio di riassorbibilità dell’assegno ad personam riconosciutole in origine come cumulabile con i successivi aumenti retributivi. Nel caso esaminato il passaggio è avvenuto nel 1999 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica al Ministero della Pubblica Istruzione ossia fra due amministrazioni statali, dal 2001 accorpate in base al d.lgs. n.300 del 1999
Deve ritenersi che l’irriducibilità del criterio di non riassorbibilità del trattamento economico, nel caso di mobilità tra amministrazioni appartenenti entrambe all’organizzazione burocratica dello Stato al principio generale di cui all’art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001, può dirsi definitivamente superata in seguito all’entrata in vigore dell’art. 16, co.1, lett a) della I. n.246 del 2005, che ha aggiunto il comma 2 quinquies all’art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001, sostituendo l’espressione atecnica “passaggio diretto”, contenuta nell’originario co.1, con l’espressione “cessione del contratto di lavoro”. La giurisprudenza di questa Corte, riguardo ad una fattispecie sovrapponibile ha ritenuto come a tale scelta legislativa non vada attribuito mero valore d’interpretazione autentica, e ne ha fatto derivare il seguente principio di diritto, al quale in questa sede va data continuità, applicabile a tutti i casi di mobilità volontaria fra enti pubblici: “La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 16, co.1 della legge n. 246 del 2005 (applicabile ratione temporis) riconduce in maniera espressa il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie di “cessione del contratto”(art.1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola, da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze dall’Agenzia del Demanio alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato, comporta che i suddetti assegni “ad personam” siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria”. (Cass. n.18299/2017 e n. 169/2017)

Comments are closed.