Non è demansionamento nel pubblico impiego se le mansioni sono previste dal profilo (periodo ante riforma brunetta)

Corte di Cassazione, sentenza n. 24758 del 8 ottobre 2018

(per una trattazione più organica, vedi anche https://iusmanagement.org/2018/05/29/demansionamento-ed-equivalenza-delle-mansioni-quali-le-nuove-tendenze-nellimpiego-pubblico-e-privato/ )
A partire dalla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte n. 8740 del 2008, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in materia di pubblico impiego contrattualizzzato non si applica l’art. 2103 cod. civ., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 – nel testo anteriore alla novella recata dal d.lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame i cui fatti si verificavano nel 2002 – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo all’art. 2103 cod. civ. ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass., n. 7106 del 2014, n. 17396 del 2011, n. 18283 del 2010, n. 11405 del 2010). La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, affermando che non potevano essere apprezzate in sé le deduzioni dell’appellante riferite alla complessità e importanza delle mansioni svolte nell’ambito della biblioteca e alla sottoutilizzazione delle capacità acquisite nell’archivio, ma bisognava accertare se le mansioni successivamente espletate, a decorrere dal 17 giugno 2002, alle quali si riferivano le doglianze, fossero comprese nella categoria di inquadramento. Rileva il giudice di secondo grado che nella categoria C) del CCNL enti locali rientravano le mansioni di riorganizzazione e sistemazione dell’archivio proprie dell’istruttore amministrativo, alla cui declaratoria andavano ricondotte le mansioni assegnate al lavoratore, poiché la riorganizzazione dell’archivio comportava la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati, con l’utilizzo dei programmi archivistici di riordino, la capacità di distinguere gli atti di carattere amministrativo da quelli di valore storico e l’assunzione della responsabilità di risultato, sotto la direzione del responsabile di servizio. Tale affermazione è corretta in ragione della declaratoria contrattuale.

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