La violazione del bando non configura abuso d’ufficio, perchè non è violazione di legge

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 43284 dep 1 ottobre 2018

Ritiene la Corte che l’anomalo protagonismo del ricorrente e la violazione delle regole amministrative – segnatamente dell’avviso di selezione – non individuano l’elemento costitutivo della violazione di legge o regolamento a base della norma incriminatrice di cui all’art. 323 cod. pen. in quanto ai fini della configurabilità del delitto di abuso d’ufficio, deve escludersi che possa costituire violazione di norme di legge o di regolamento l’inosservanza delle disposizioni inserite in un bando di concorso, trattandosi di atto amministrativo e quindi di fonte normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate nell’art. 323 cod. pen.(Sez. 6, n. 27823 del 17/06/2015, Feola, Rv. 264088); mentre risultano solo genericamente evocate le violazioni statutarie. Inoltre, risulta decisiva la considerazione che non solo è del tutto pacifico che l’individuazione del soggetto affidatario non vincolava l’Ente, così non apportando alcun incremento patrimoniale al soggetto designato, ma che alcuna oggettiva ingiustizia è stata individuata – al di là del mezzo usato – nel finale affidamento al X (che, anzi, dal primo Giudice è indicato quale più adatto all’incarico). Pertanto risulta difettare nella specie l’elemento dell’ingiusto vantaggio o danno patrimoniale.

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