Non può commettere peculato chi svolge semplici mansioni di ordine

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 45465 dep 9 ottobre 2018

Fondato deve al contrario ritenersi il rilievo della ricorrente circa la natura delle mansioni da essa esercitate quale addetta allo sportello di biglietteria della stazione ferroviaria di Sestri Levante. Come si è visto, infatti, il capoverso dell’art. 358 cod. pen. quale risulta a seguito dell’entrata in vigore della legge 26/4/1990, n. 86, esclude espressamente dall’area pubblicistica l’esercizio di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale (Sez. 6, n. 8070 del 02/02/2016, Autuori e altri, Rv. 266314; Sez. 6, n. 33845 del 22/05/2014, Artuso e altri, Rv. 260174; Sez. 6, n. 7083 del 29/10/2013, Accame e altri, Rv. 258794).
Non può invero revocarsi in dubbio che l’addetto alla biglietteria ferroviaria sia sprovvisto di qualsivoglia potere autoritativo e certificativo allorché, come nell’attività oggetto di contestazione, emette i titoli di viaggio e ne incassa il corrispettivo. Inoltre, tale attività si risolve nell’esercizio di mansioni di ordine, meramente esecutive di operazioni interamente predefinite nelle loro caratteristiche e non comportanti alcun impegno ideativo od organizzativo, né scelte discrezionali. Si tratta, a ben vedere, di operazioni quasi interamente meccanizzate, del tutto analoghe a quelle che lo stesso utente può ormai realizzare autonomamente servendosi per l’acquisto del titolo di viaggio delle apparecchiature automatiche allo scopo installate nella maggior parte delle stazioni ferroviarie. Le sentenze di merito si rivelano quindi affette da un’erronea applicazione dell’art. 358 cod. pen. là dove deducono l’esistenza in capo alla ricorrente della qualifica pubblica in contestazione dalla circostanza che l’imputata svolgeva nell’occasione la peculiare funzione di concludere un contratto tra Trenitalia e i fruitori del servizio ferroviario, contribuendo così alla formazione della volontà dell’ente, detenendo denaro della società e certificando la relativa contabilità attraverso i predisposti sistemi informatici.
Un’analisi del fatto condotta alla stregua del criterio di realtà non può infatti che condurre alla conclusione che la partecipazione dell’addetto alla biglietteria alla conclusione, di fatto meccanizzata, di contratti di trasporto del tutto standardizzati e all’incasso dei corrispettivi, anch’essi predefiniti nel loro ammontare, è connotata da assoluta serialità e dall’assenza di qualsiasi discrezionalità o impegno ideativo rispetto alle analoghe funzioni assicurate da apparecchi automatici di vendita.
Esclusa, dunque, la veste di incaricato di pubblico servizio, la condotta posta in essere dalla ricorrente, come accertata dai giudici del merito, deve essere diversamente qualificata nel meno grave reato di appropriazione indebita, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio, avendo la stessa imputata sempre contestato la qualificazione pubblicistica della sua attività e sul punto avendo costantemente e attivamente interloquito la costituita parte civile. Ricorre nella specie l’aggravante dall’essere stato commesso il fatto con abuso di relazione d’ufficio e prestazione d’opera (Sez. 6, n. 5064 del 19/11/2013, Guarneri e altri, Rv. 258768; Sez 6, Carloni, cit.; Sez. 2, n. 42790 del 24/10/2003, Del Miglio, Rv. 227614; Sez. 2, n. 44868 del 08/10/2004, Cossia e altro, Rv. 230284).

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