Alla Corte Costituzionale il decreto “furbetti del cartellino”.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, ordinanza n. 76 del 9 ottobre 2018

Una dipendente dell’Ufficio turismo di un Comune avrebbe falsamente attestato la propria presenza in servizio nei giorni 20, 22, 27 e 29 marzo 2017 tra le 17:00 e le 18:00. La X infatti, pur uscendo effettivamente alle 17:00, avrebbe attestato la propria presenza sino alle ore 18:00.
L’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001, comma 3-quater, ultima parte dell’ultimo periodo, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 116/ 2016, impone un minimo sanzionatorio (“sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”), e quindi, in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedisce al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze specifiche peculiari e caratterizzanti il caso concreto, come impone al Giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo e poco significativo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria.
Nel caso concreto questa Corte, stante la fondatezza dell’azione e nonostante la tenuità del fatto e il carattere lieve delle violazioni riscontrate (pochissime ore di falsa attestazione in relazione a quattro giornate non reiterate), dovrebbe applicare il minimo sanzionatorio che appare, alla luce della fattispecie concreta, eccessivo, sproporzionato e irragionevole.
Per quanto sopra esposto, questa Sezione, dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (recante “modifiche […] in materia di licenziamento disciplinare”), dispone, in conseguenza, la sospensione del giudizio in epigrafe, ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

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