Imposta di bollo e appalti: istanza e allegati pagano il bollo, il computo metrico solo in caso d’uso

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 35 del 2018

Con riferimento al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai capitolati e al computo metrico che fanno parte del contratto di appalto per lavori e servizi , si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto , ( es. termini entro il quale devono essere ult imati i lavori, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell’appalto ), sono riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 642 , che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti dell’imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la stessa risoluzione n. 97 del 2002 è stato precisato che gli allegati di natura tecnica , quali gli elaborati grafici progettuali , i piani di sicurezza , i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati . Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa , parte seconda, del DPR n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR. n . 642 del 1972 si verifica il caso d’uso quando “… gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione
Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo alle offerte economiche, formulate dagli operatori nell’ambito del MEPAB , non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si può ritenere applicabile anche nel caso in esame quanto rappresentato con la risoluzione n. 96 /E del 16 dicembre 2013.
Riguardo il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze/dichiarazione di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica, si osserva che in linea generale le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. In deroga alla predetta disposizione , la tabella allegata prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti. In particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 ( Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “ Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e successive modificazioni ed integrazioni”. Fatte tali premesse, si ritiene le istanze in questione non possano essere ricondotte nell’ ambito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000. Indipendentemente dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse sono rilasciate all’ interno della cosiddetta “ dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara ” . Tale dichiarazione non si limita , infatti, alla semplice comunicazione di requisiti ma contestualmente e prevalentemente contiene una richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, di ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa , allegata al DPR n. 642 del 1972.

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