Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. Deliberazione n. 141/2018/PAR
Le spese per le assunzioni a tempo determinato degli agenti di polizia municipale, finanziate ai sensi dell’art 208 comma 5 bis c.d.s, in quanto spese per lavoro flessibile assoggettate al limite di cui all’art 9, comma 28, d.l. 78/2010 devono essere previste nel piano triennale di fabbisogno del personale di cui all’art 6 d lgs 165/2001.
Infine, con il quesito n. 2, l’ente chiede se le assunzioni in esame debbano rispettare il limite di spesa della dotazione organica delle città metropolitane di cui all’art 1, comma 421, l. 190/2014.
Sulla base di tale previsione, come ricordato dall’Ente istante, la dotazione organica delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è ridotta in misura pari al 30 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti.
Ciò posto, il valore finanziario della dotazione organica sancito dalla disposizione sopra richiamata costituisce un limite che l’Ente non può trascurare nella predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. Tale documento programmatico deve, da un lato, quantificare le risorse con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile -e ai limiti di spesa ad esso correlati-e, dall’altro lato, deve garantire che la spesa per il personale in servizio non sia “superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni quali Regioni ed enti locali, che sono sottoposti al limite di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”.
La spesa per le assunzioni degli agenti di polizia municipale finanziate ai sensi dell’art 208 comma 5 bis c.d.s., in quanto componente della spesa per lavoro flessibile, deve essere quantificata nel Piano Triennale e soggiace al limite della spesa potenziale massima, determinata-per le città metropolitane- dall’art 1 comma 421 l. 190/2014. In altri termini, le assunzioni in esame, in quanto incidenti sulla spesa del personale, non possono sottrarsi al limite finanziario della spesa potenziale massima determinata, con riferimento alle città metropolitana, in relazione all’art 1, comma 421 l. 190/2014 (che costituisce un limite di spesa anche per il piano di riassetto organizzativo previsto dall’art 1, comma 844, l. 205/2017).