La Corte dei Conti ribadisce che l’attività di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, è esclusa dagli incentivi

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, Deliberazione n. 140/2018/PAR

La Sezione delle Autonomie, nel fornire l’interpretazione della normativa previgente dettata dall’articolo 93, comma 7-ter, del D. Lgs n. 163/2006, basandosi sull’interpretazione letterale del testo, aveva escluso dall’incentivo alla progettazione interna qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 124/PAR/2018).
Ad avviso del Collegio, se è pur vero che la normativa vigente non ha reiterato la predetta esclusione, deve, tuttavia, rilevarsi che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall’attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all’incentivazione di tali attività.
Questa Sezione ha, infatti, già chiarito che le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 5/2017/PAR, n. 108/2017/PAR e n. 9/2018/PAR).
Il carattere tassativo delle attività incentivabili risulta avvalorato sia dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che dall’assenza di un’esplicita norma che portano a desumere che il predetto emolumento non può essere utilizzato per le attività di manutenzione, attività non indicate dal legislatore (Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 186/2017).
Questa Sezione ribadisce, pertanto, che gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 5/2017/PAR).

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