Si può garantire al dirigente il trattamento economico in godimento, solo se il fondo lo permette

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 279/2018/PAR

I provvedimenti di revoca, come quelli di mancata conferma, sono governati da garanzie procedurali e sostanziali potendo essere adottati solo se preceduti da preventiva contestazione e nel rispetto del contraddittorio.
Successivi provvedimenti, sospinti dall’emergenza finanziaria, hanno attenuato le richiamate disposizioni. Oltre a quello in esame va ricordato l’articolo 9, comma 32 del decreto legge 78 del 2010, convertito nella legge 122 ha stabilito la possibilità per le pubbliche amministrazioni che “alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intend[a]no, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore”, esplicitando che “Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli”. Con la stessa disposizione è inoltre abrogato il secondo periodo del comma 1-ter del decreto legislativo 165 del 2001 in base al quale “L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico”.
L’intento è di rendere più flessibili le garanzie che assistono il dirigente sotto il profilo economico introducendo la possibilità di conferire incarichi di valore economico inferiore senza applicare le norme di salvaguardia contenute nei diversi contratti che assicuravano forme di “galleggiamento”. Non a caso il primo comma del richiamato articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 dispone che “al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2013 del codice civile”, dove sono indicate regole sui limiti al demansionamento.
In questo percorso s’inquadra la norma in esame del 2011 che, a fronte del vulnus arrecato alle garanzie di stabilità dell’incarico (il possibile passaggio anzitempo, indipendentemente dal merito, ad altro, per assicurare “funzionalità e flessibilità”) assicura al dirigente, come compensazione, il “trattamento economico in godimento”. Una compensazione che, pur includendo tutti gli elementi della retribuzione, va contemperata con la disponibilità “del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi”

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