Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 244/2018/VSG
Nell’autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione con la richiamata deliberazione n. 151/2012/INPR ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:
1) ciascun ente locale deve inserire, nell’ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all’attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.
2) Esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.
3) Non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono.
4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
5) L’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
In merito a tale tipologia di spese, inerenti alla distribuzione di un notiziario comunale, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che non possono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in quanto con le stesse si mira ad informare i propri cittadini e non ad accrescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno (delibera n. 137/2014/VSG). Al contempo è stato, altresì, messo chiaramente in evidenza come, pur rientrando tra i compiti di un ente comunale quello di curare la comunicazione istituzionale dell’ente medesimo, detta attività va delimitata alla comunicazione avente natura informativa e ricognitiva dell’attività amministrativa, non prevedendo, invero, la costituzione di una testata giornalistica e di una linea editoriale (delibera n. 31/2016/VSG).
Ne deriva, conseguentemente, la non conformità a legge delle predette spese, a nulla rilevando che le stesse risultano limitate alla sola distribuzione del predetto notiziario, in quanto distoniche rispetto alle finalità che giustificano la riconducibilità di una determinata spesa tra quelle di rappresentanza