Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 341 del 14 settembre 2018
Non esistono nel mondo giuridico ‘spese di rappresentanza’, per così dire, ‘per definizione’, derivate dalla sola, mera appartenenza ad una qualifica rappresentativa! È assolutamente pacifico, sul punto, l’orientamento costante della giurisprudenza d’appello di questa Corte dei conti, circa la sussistenza e non rinunciabilità di tale dimostrazione probatoria in capo all’autore stesso della spesa pubblica. Si rammenta, a tal proposito, che le cosiddette ‘spese di rappresentanza’ possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l’esposizione caso per caso dell’interesse istituzionale perseguito della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa stessa della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa stessa. Esse inoltre devono essere rendicontate in modo analitico, con dimostrazione documentale, del rapporto fra la natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate. (Cfr., ad esempio, ex multis, questa stessa I^ Sezione centrale d’appello, n. 183 del 2016, che richiama, a sua volta, II^ sezione centrale d’appello, n. 64 del 20 marzo 2007, a conferma di orientamento consolidato)