La giunta comunale conferiva un incarico a titolo gratuito, con decorrenza 1//7/2015 e fino a tutto il 30/06/2016, a dipendente dell’ente in quiescenza dal 01.07.2015, a prosecuzione dello svolgimento delle funzioni e delle mansioni svolte in precedenza per tutta la durata della sua carriera lavorativa come dipendente dello stesso comune. L’incarico prevedeva un rimborso spese mensile pari a € 1.400,00, peraltro previa rendicontazione delle spese da parte della stessa.
Dispone la specifica normativa che, nel sancire il divieto per la P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già dipendenti pubblici collocati in quiescenza, fa salvi gli incarichi a titolo gratuito e subordina a rendiconto gli eventuali rimborsi (art.5 comma 9 D.L.95/2012convertito nella legge n.135/2012). Come rappresentato dalla Procura, il ricorso all’incarico a titolo gratuito, con la corresponsione di un rimborso forfettario, ha dissimulato l’esecuzione di un vero e proprio rapporto di lavoro a termine.
Depongono in tal senso, come chiaramente esposto in citazione dalla Procura, <<<>>>.
Ne consegue la constatazione di una chiara violazione della disposizione legislativa richiamata, la cui ratio è quella di evitare che il conferimento di incarichi sia utilizzato dalla P.A. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, e per attribuire ai medesimi responsabilità rilevanti, aggirando l’istituto del pensionamento e le disposizioni sul reclutamento del personale, ispirate al contenimento della spesa pubblica. Conclusivamente quindi il Collegio, alla stregua delle considerazioni sopraesposte, ritiene ravvisarsi in capo al predetto soggetto tutti i necessari elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Comune