Prevedere un rimborso spese pari ad uno stipendio, per eludere il divieto di incarichi ai pensionati, porta al danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lommbardia, sentenza n. 213 del 31 ottobre 2018

La giunta comunale conferiva un incarico a titolo gratuito, con decorrenza 1//7/2015 e fino a tutto il 30/06/2016, a dipendente dell’ente in quiescenza dal 01.07.2015, a prosecuzione dello svolgimento delle funzioni e delle mansioni svolte in precedenza per tutta la durata della sua carriera lavorativa come dipendente dello stesso comune. L’incarico prevedeva un rimborso spese mensile pari a € 1.400,00, peraltro previa rendicontazione delle spese da parte della stessa.
Dispone la specifica normativa che, nel sancire il divieto per la P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già dipendenti pubblici collocati in quiescenza, fa salvi gli incarichi a titolo gratuito e subordina a rendiconto gli eventuali rimborsi (art.5 comma 9 D.L.95/2012convertito nella legge n.135/2012). Come rappresentato dalla Procura, il ricorso all’incarico a titolo gratuito, con la corresponsione di un rimborso forfettario, ha dissimulato l’esecuzione di un vero e proprio rapporto di lavoro a termine.
Depongono in tal senso, come chiaramente esposto in citazione dalla Procura, <<<>>>.
Ne consegue la constatazione di una chiara violazione della disposizione legislativa richiamata, la cui ratio è quella di evitare che il conferimento di incarichi sia utilizzato dalla P.A. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, e per attribuire ai medesimi responsabilità rilevanti, aggirando l’istituto del pensionamento e le disposizioni sul reclutamento del personale, ispirate al contenimento della spesa pubblica. Conclusivamente quindi il Collegio, alla stregua delle considerazioni sopraesposte, ritiene ravvisarsi in capo al predetto soggetto tutti i necessari elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Comune

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