I concessionari fanno orecchi da mercante: parola di ANAC

ANAC, atto di segnalazione n . 4 del 17 ottobre 2018

L ’ Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC ) ha formulato una segnalazione per indicare al Governo e al Parlamento la presenza di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore.
In particolare l’art. 177, co . 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati a esternalizzare l’ 80% dei nuovi contratti , residuando la possibilità di eseguire direttamente solo il 20% delle prestazioni in favore di imprese controllate e/o collegate (aliquote sostituite/attenuate dal decreto legislativo correttivo del Codice rispettivamente con il 60% e il 40% per i soli concessionari autostradali).

Tra i soggetti che hanno dato luogo alle incongruenze più vistose spiccano i concessionari au t ostradali (nel complesso n. 28). Infatti, il massimo scollamento ne i dati esam inati , si è verificat o con riferimento a quelli dichiarati dal Concessionario ASPI e dal Concedente MIIT.
In definitiva l e circostanze dinanzi segnalate mettono in evidenza che vi è stato sino ad oggi un deficit di controlli sistematic i del Concedente sulle attività del Concessionario , dovuto , a seconda dei casi , sia a una scarsa consapevolezza del ruolo sia a schemi di convenzioni troppo risalenti. I tentativi di adempiere che si sono osservati da parte di alcuni Concedenti, segnatamente del MISE a seguito del l’intervento dell’A.N.AC. sono apparsi in alcuni casi molto lenti.
Quindi l’ANAC ha segnalato:
a)la necessità di un intervento volto a sollecitare l’ affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica , ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici , delle concessioni scadute ;
b)la necessità di richiamare l’attenzione dei Concedenti quali soggetti naturalmente preposti alle verifiche sui Concessionari, in quanto parti del contratto di concessione e deputati all’applicazione delle relative penali che conseguono al mancato rispetto de i limit i percentual i previst i dall ’ a rt.177 Codice ;
c) la necessità di richiamare, altresì, l’attenzione dei Concedenti a rivisitare le convenzioni di concessione in essere, esercitando anche le proprie prerogative di monitoraggio dei rispettivi concessionari come, peraltro , disciplinato ne lle linee guida n. 11 del 2018 e , più in generale , nelle linee guida n. 9 del 2018 ( monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato).

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