La tardiva approvazione delle tariffe TARI determina l’illegittimità della delibera, non la mera inefficacia per l’anno in corso

TAR Campania, sentenza n. 6535 del 09 novembre 2018

Quanto agli effetti che derivano dall’approvazione tardiva delle tariffe Tari, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal proprio indirizzo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4856/2016 e n. 2169/2017 e giurisprudenza richiamata) secondo cui:
– il termine previsto dal citato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 ha carattere non già ordinatorio, bensì perentorio, essendo previsto dal legislatore a pena di decadenza, accompagnato da specifica prescrizione sanzionatoria per l’ipotesi di inosservanza, così come desumibile dal dato testuale della disposizione, per modo che, in caso di sua inosservanza, le tariffe ed aliquote vigenti devono intendersi prorogate all’anno successivo (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3808/2014 e n. 3817/2014; n. 4409/2014; Sez. IV, n. 1495/2015; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 392/2016; T.A.R. Basilicata, n. 812/2016);
– neppure la previsione dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”) può in alcun modo avvalorare la tesi della derogabilità del termine de quo, in quanto si limita a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, senza incidere sul suo carattere perentorio;
– anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge (con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale), va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estende al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.
Occorre tuttavia dare atto della posizione assunta dalla difesa dell’amministrazione comunale resistente, secondo cui l’adozione tardiva di deliberazioni concernenti le tariffe Tari determina non l’illegittimità ma la mera inefficacia, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V., n. 4104/2017 e n. 268/2018. Secondo tale approdo, il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 è condizione per applicare le nuove tariffe e le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento) con la conseguenza che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide ma ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione all’esercizio in corso.
Tale ermeneutica non persuade.
Invero, il ragionamento si fonda sulla formulazione letterale della disposizione di cui all’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (“…In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”) che si riferisce all’ipotesi di omessa adozione della delibera comunale e prevede, in tale eventualità, la proroga ope legis delle tariffe ed aliquote valevoli per gli esercizi precedenti, oltre alla totale mancanza di effetti per l’anno in corso, della deliberazione tardiva.

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