Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 29080 del 13 novembre 2018
Le Sezioni unite hanno attribuito alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali quando la contestazione investa direttamente la scelta organizzativa sulle modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali.
Le Sezioni unite cassano la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2017, n. 1367 che aveva declinato la propria giurisdizione e dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ritengono, infatti, che, quando la contestazione investe direttamente un atto precedente il conferimento dell’incarico e la stipulazione del contratto, atto la cui asserita illegittimità è posta a base della pretesa di accertamento dell’invalidità del provvedimento di conferimento e del contratto, si è in presenza di un provvedimento certamente ascrivibile alla categoria degli atti organizzativi, mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1).
In questi casi, la causa petendi non è il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro o l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’incarico già conferito, bensì l’accertamento della nullità o illegittimità degli atti in forza dei quali la regione ha escluso, in linea generale e con un atto di macro-organizzazione, la possibilità per i dipendenti interni di partecipare alla selezione volta all’affidamento di incarichi dirigenziali, optando per la ricerca all’esterno di professionalità idonee a ricoprire incarichi di funzioni dirigenziali.
Da ciò la conclusione che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, in quanto correlata esclusivamente e direttamente all’esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione, trovi tutela in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità dovendo essere qualificata in termini di interesse legittimo.
Aggiungono le Sezioni unite che in questi casi non può configurarsi “in capo al giudice ordinario, un potere di disapplicazione, atteso che tale potere presuppone proprio che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum (Cass. Sez. Un., n. 24878/2017, cit.), non anche su una situazione giuridica soggettiva suscettibile di assumere la consistenza del diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento (vedi Cass. n. 4881/2017, cit., che richiama Cass. Sez. Un. 27/5/1999, n. 308; 23/11/1995, n. 12104; 9/11/1992, n. 12073, nonchè, più di recente, Cass. 7/10/2015, n. 20079)”.
Nello stesso senso si veda Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2018, n. 29081.