Corte di Cassazione, sentenza n. 30271 del 22 novembre 2018
Un dipendente di un ente pubblico, a seguito di condanna per tentato omicidio continuato, era stato interdetto dai pubblici uffici.
L’ente, ricevuta la comunicazione, ha provveduto a dichiararne la decadenza. Il lavoratore ha fatto ricorso, perso fino in appello.
Ma la Corte Suprema ha ribaltato il verdetto sostenendo:
erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di potere qualificare di impiego pubblico il rapporto risolto ex art. 85 d.P.R. n. 3/1957 valorizzando, da un lato, la natura del Consorzio e, dall’altro, la circostanza che con la sottoscrizione del contratto ex art. 25 L.R. Sicilia n. 21/2003 il lavoratore aveva perso lo status di L.S.U.
Consolidato è nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, nel caso in cui sia la legge a qualificare espressamente come privato il rapporto di lavoro, anche dopo la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto stesso, valorizzando la natura del datore di lavoro e lo stabile inserimento nell’organizzazione amministrativa dell’ente, perché risulta essere prevalente, rispetto a detti criteri, la definizione normativa ( Cass. S.U. n. 14847/2006, Cass. S.U. n. 18622/2008; Cass. S.U. n. 8985/2010; Cass. S.U. n. 24670/2009). La sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto sopra richiamato, perché, pur dando atto che il contratto che qui viene in rilievo era stato stipulato ai sensi dell’art. 25 della richiamata L.R. n. 21/2003, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, e non ha considerato che l’art. 25 lett. b) qualifica espressamente il contratto quinquennale “di diritto privato”. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale