Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 52207 del 20 novembre 2018
La condotta contestata, tuttavia, non è stata valutata, come sarebbe stato doveroso, con specifico riferimento al profilo della falsa attestazione dell’indagato in ordine alla propria presenza in ufficio, pur puntualmente riferita nell’imputazione provvisoria alla fattispecie di cui all’art. 55-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. Si è osservato che sia l’ordinanza impugnata, sia, più ampiamente, quella del G.i.p. danno conto della falsa attestazione, da parte dell’indagato, della propria presenza in ufficio, precisandosi che il mendacio è avvenuto «nella fattispecie mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento, ovvero mediante altre attività fraudolente funzionali a giustificare l’assenza». Tali condotte, siccome ricostruite in questi termini, risultano corrispondere esattamente ad alcune di quelle descritte dall’art. 55-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. Del resto, per il perfezionamento della figura di reato appena indicata è irrilevante l’accertamento del danno erariale, posto che la disposizione normativa non fa alcun riferimento a tale profilo, ed in questo senso è stata letta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in particolare, ha ritenuto ammissibile il concorso tra il reato di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., e quello di cui all’art. 55-quinquies cit., proprio osservando come «la predetta fattispecie, a differenza della truffa, si consuma con la mera falsa attestazione della presenza in servizio attraverso un’alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze» (così Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223, e Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400). Ne consegue che il giudice del merito cautelare avrebbe dovuto esaminare se le condotte in questione siano sussumibili nel tipo delittuoso di cui all’art. 55- quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In relazione a tale figura di reato, infatti, è prevista una pena da uno a cinque anni, che consente l’applicazione di una misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva, ovviamente all’esito di una positiva verifica, in concreto, della sussistenza delle esigenze cautelari.