Comm. Trib. II di Bolzano, sentenza n. 93/1 del 25 ottobre 2018
Soddisfa pienamente i requisiti di garanzia di riferibilità dell’atto all’amministrazione finanziaria e conformità all’originale. Questa è la conclusione a cui sono giunti i giudici della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano interpretando l’art. 22 del CAD (D.Lgs. 7/3/2005 n. 82) in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, pur se in controtendenza rispetto ad altra parte della giurisprudenza tributaria recentemente formatasi in materia. Nel caso di specie la contribuente aveva reclamato l’inesistenza della notifica della cartella mediante pec con semplice allegato in formato pdf per mancanza dei requisiti formali attinenti alla provenienza e alla immodificabilità dell’atto.