L’inaccessibilità degli atti del procedimento tributario è limitata al procedimento di accertamento

Consiglio di Stato, sentenza n. 6825 del 3 dicembre 2018

Dai documenti e dagli atti del giudizio è risultato che:
a) il ricorrente non ha chiesto di poter accedere a una serie indiscriminata o generica di atti, ma ha anzi domandato di poter accedere, nello specifico, alle indagini bancarie relative alla propria posizione e a quella di alcuni membri della propria famiglia, sulla cui base è stato emanato l’accertamento tributario avente ad oggetto la contestazione della sua maggiore capacità reddituale, desunta dalla cessione di quote societarie tra il ricorrente e tali familiari;
b) tale atto è stato gravato dinanzi alla competente Commissione tributaria;
c) per pacifica giurisprudenza, l’inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi –al contrario- esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento e che è deputata (come nella specie è avvenuto) alla tutela in giudizio delle proprie situazioni giuridiche soggettive, ritenute lese dal provvedimento impositivo (ex multis, Cons. St., III, 11 ottobre 2017, n. 4724; sul principio della necessità della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, anche nei rapporti tra privati, cfr. in particolare Cass. 6 giugno 2013, n. 14336; Cass. 20 settembre 2013, n. 21603; e la più recente Cass. 15 novembre 2016, n. 23263);
d) la normativa che disciplina l’accesso ai dati finanziari non è applicabile nel caso di specie, regolato –invece- dal principio generale dell’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici;
e) i documenti richiesti non necessitano di alcuna attività di elaborazione da parte dell’Agenzia, giacché si tratta di dati (come riscontrato in primo grado in sede istruttoria) disponibili all’interno di una banca dati utilizzata dall’Amministrazione finanziaria, concernenti comunicazioni provenienti dal sistema bancario;
f) in ogni caso, l’Agenzia non ha chiarito le specifiche ragioni per le quali, a suo dire, i dati richiesti necessiterebbero di un’attività di elaborazione o per le quali gli stessi documenti –addirittura- abbisognerebbero di un’attività di creazione o di formazione: in difetto di tale prova, tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell’archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472).

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