Consiglio di Stato, sentenza n. 6802 del 29 novembre 2018
Già l’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 4 del 2012 ha espressamente statuito che “l’esercizio, con effetto ex tunc, del potere di programmazione si svolga in guisa da bilanciare l’esigenza del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e, soprattutto, con l’interesse degli operatori privati ad agire con un logica imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5632)”.
A giudizio del Collegio, dunque, la retroattività in corso d’anno dei tetti di spesa è legittima e intrinseca al sistema sanitario pubblico, in cui è fisiologico che il budget da ripartire sia calcolato ad anno già in corso alla stregua dei risultati di finanza pubblica e dei tagli di conseguenza eventualmente necessari, Pertanto, a tutela del diritto degli assistiti ad usufruire del miglior servizio sanitario possibile compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica secondo le previsioni dell’art. 32 della Costituzione, la Regione Puglia con la delibera n. 2671/2009 ha ripartito il budget disponibile per l’anno 2010 e per l’anno successivo, e con la delibera n. 1500/2010 -di cui la delibera dell’ASL n. 1504/2011 è immediatamente attuativa- oltre a confermare il taglio del tetto di spesa alla stregua delle esigenze di finanza pubblica, ha introdotto nuovi criteri di riparto volti al raggiungimento delle finalità previste dalla vigente normativa, peraltro a seguito di un’ampia istruttoria cui hanno partecipato i sindacati e le associazioni di categoria e con la previsione di un regime transitorio a tutela dell’affidamento degli operatori privati.