Anche le farmacie ospedaliere fanno commercio di medicinali come le farmacie convenzionate (e quindi valgono le stesse regole)

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 55515 del 12 dicembre 2018

La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, sia pure per distinguere il commercio di farmaci da canali alternativi di smercio di anabolizzanti, previsti dall’art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, che tanto le farmacie aperte al pubblico, quanto le farmacie ospedaliere, o i dispensari aperti al pubblico, così come le altre strutture che detengono farmaci direttamente sono da considerare punti vendita (Sez.2, n. 7081 del 09/10/2003, Randazzo, Rv. 2307901). Perché si possa ritenere integrata la condotta tipica del reato previsto dall’art.445 cod. pen. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) è, dunque, necessario e sufficiente che l’attività di commercio di sostanze medicinali sia svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare organizzazione (Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, dep. 2006, Cori, in motivazione; Sez. 2, n. 21324 del 29/03/2007, Giraudo, Rv. 23703601). Risulta, pertanto, frutto di un’erronea interpretazione della legge penale l’affermata estraneità della condotta contestata agli imputati alla fattispecie tipica del reato di cui all’art.445 cod. pen., posto che le farmacie ospedaliere svolgono, al pari delle altre farmacie, attività continuativa ed organizzata di commercio di sostanze medicinali.

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