Mobilità fra enti solo per dipendenti assunti originariamente con concorso pubblico

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 157/2018/PAR

Il passaggio di personale tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, non può certamente rappresentare un modo per modificare, eludere o far venir meno i requisiti di accesso al pubblico impiego, trattandosi di una mera procedura di trasferimento di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, la cui natura pubblicistica del rapporto d’impiego si è instaurato ab initio. Pertanto, il successivo passaggio in altra amministrazione è ammissibile solo per i dipendenti che sono stati originariamente assunti mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche.
Deve ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego dipende, nel suo momento genetico, dall’espletamento di un pubblico concorso, come prescritto dall’art. 97 della Costituzione, quale garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione.
D’altra parte, la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2016, espressamente richiamata dallo stesso Comune di Massafra, proprio con riferimento alle problematiche riguardanti il riassorbimento del personale delle IPAB – anche in caso di soppressione prevista ex lege delle stesse – ha affermato l’inderogabilità del “…principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un concorso pubblico…”.

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