Dopo la notizia dell’infrazione, ulteriori attività istruttorie da parte del Responsabile d’ufficio non comportano nullità del procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, sentenza n. 32491 del 14 dicembre 2018

Ove la notizia dell’infrazione pervenuta’ già rivesta gli estremi di un illecito disciplinare e questo esuli dalla sfera di competenza del capo struttura, costui deve trasmettere gli atti entro cinque giorni dalla notizia del fatto (termine ordinatorio, secondo la giurisprudenza di questa Corte) all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (comma 3 dell’art. 55-bis). Tuttavia, poiché in un assetto disciplinare contrattualizzato, gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che preveda detti effetti (cfr. Cass. nn. 17153 del 2015, n. 16900 del 2016), il compimento, da parte del capo struttura, di attività istruttorie ulteriori rispetto al momento dell’acquisizione della notizia dell’infrazione non comporta la nullità del procedimento e della sanzione, che può ricorrere solo nel caso in cui l’incolpato denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale (cfr. Cass. n. 6091 del 2010, in caso di violazione di termini interni ordinatori). 7.1. Nel caso in esame, non risulta dalla sentenza imp

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