Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,deliberazione n. 156/PAR/2018
Le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 25/CONTR/2011 hanno già chiarito che l’elencazione prevista dall’art. 3, comma 18, della citata L. 350/2003, ha carattere tassativo e <>.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 29/12/2004 n. 425, ha precisato che la nozione di spesa di investimento non può essere determinata a priori in modo assolutamente univoco sulla base della sola disposizione costituzionale; essa va desunta dai principi della scienza economica e dalle regole di contabilità e le definizioni di «spese di investimento» e di «indebitamento» offerte dal legislatore statale <>.
La Consulta ritiene, peraltro, che la nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile improntato solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che effettua la spesa.
La consolidata giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo della Corte di conti, sulla scorta di quanto rilevato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n. 20/2007/PAR, ha evidenziato che la ragione per cui correttamente la Cassa Depositi e prestiti esclude dalle spese finanziabili quelle di natura risarcitoria è riconducibile alla circostanza che possono qualificarsi di investimento tutte e solo le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera, e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno.