Confermato: nessun obbligo di riduzione del fondo per gli enti virtuosi

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, deliberazione n. /124/2018/PAR

Il parere riguarda la possibile destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio ed, in particolare, se tale riduzione determini l’obbligo per l’ente di ridurre in misura proporzionale le risorse destinabili al trattamento accessorio del personale, con conseguente economia di bilancio, o se tali risparmi possano confluire, invece, nel fondo risorse decentrate, andando ad incrementare le risorse disponibili per il trattamento accessorio dei dipendenti in servizio. La nuova formulazione dell’art. 23 co. 2 del d.lgs. 75/2017 prevede l’obbligo di riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Da tale formulazione letterale deriva che, per gli enti rispettosi del patto e, dunque, al di fuori dell’ipotesi eccezionale specificamente prevista dalla norma, la riduzione del personale in servizio non comporti automaticamente l’obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale.

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