Anche l’omissione (consapevole) di una dichiarazione dovuta in sede di gara rappresenta una falsa dichiarazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 7271 del 27 dicembre 2018

Ritiene il Collegio che l’espressione “presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione” di cui all’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 2006 ricomprenda non solamente l’ipotesi del falso “commissivo” tradizionalmente inteso, ma pure quella del falso cd. “omissivo”, laddove la mancata dichiarazione, in virtù della consapevolezza dell’omissione da parte del soggetto tenuto a renderla, sia idonea ad indurre in errore la stazione appaltante circa il possesso, da parte del dichiarante medesimo, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del medesimo decreto o, comunque, a precluderle una rappresentazione genuina e completa della realtà.
Una tale omissione, infatti, comporta la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa dalla concorrente e, pertanto, un’ipotesi di dichiarazione/documentazione non veritiera sulle condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara.
In questi termini, non è decisiva – ai fini dell’integrazione o meno dei presupposti di cui all’art. 38, comma 1-ter cit. – la circostanza che a carico della procuratrice coinvolta in concreto non risultasse poi alcun precedente penale (e che quindi non risultassero eventuali condizioni ostative rispetto ai requisiti richiesti dall’art. 38): la condotta sanzionata, infatti, nulla aveva a che fare con l’esistenza o meno di precedenti penali in capo ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui trattasi, attenendo al (diverso) fatto storico della mancata dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di uno dei soggetti a ciò tenuti secondo la lett. c) del medesimo articolo.
Neppure può configurarsi, nel caso di specie, un’ipotesi di “falso innocuo” – in conformità, tra l’altro, a quanto già accertato dal precedente di Cons. Stato, III, 27 ottobre 2017, n. 4514, relativo proprio alla vicenda di gara di cui si tratta e dal quale non vi è ragione di discostarsi – dal momento che “nell’ipotesi di mancata dichiarazione di precedenti penali non può operare il principio del c.d. falso innocuo, laddove si tratti di assenza di dichiarazioni previste dalla legge e dal bando di gara a pena di esclusione (Cons. St., sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6271; Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4118), come nel caso di specie per tutte le ragioni vedute, esulando del resto la vicenda qui esaminata dall’ipotesi in cui la dichiarazione sia resa dal concorrente sulla base di modelli predisposti dalla stazione appaltante e questi sia indotto in errore dalla formulazione ambigua o equivoca del bando (Cons. St., sez, III, 4 febbraio 2014, n. 507) […]”.

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