Dietrofront: valido la notifica ad un indirizzo PEC registrato presso IndicePA e non su REGINDE

Consiglio di Stato, sentenza n. 7026 del 12 dicembre 2018

In linea generale che dall’entrata in vigore (19 agosto 2014) dell’art.16-sexies del D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 52 del D.L. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si impone certamente nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 cod. proc. civ., per il giudizio di cassazione) alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 82-2005 (Codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44-2011, gestito dal Ministero della Giustizia, escludendosi che la notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione e, in tal senso, la prescrizione dell’art. 16-sexies prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante l’obbligo in capo a quest’ultimo di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2017, n.30139, ord., che richiama Cass. n.17048/2017).
La norma citata non solo depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consente pertanto la notificazione dell’atto in cancelleria ma sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, posto che, stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, può avere rilievo unicamente in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria.
2.2. Nel processo amministrativo in regime PAT, in relazione al citato art. 16-sexies, richiamato dal comma 1-ter dell’art. 25 c.p.a., le conclusioni non possono che essere le stesse, in considerazione della ratio legis appena indicata e della necessità di assicurare lo svolgimento telematico del processo in ognuna delle sue fasi, senza alcuna soluzione di continuità che potrebbe pregiudicare l’efficienza e l’efficacia del sistema complessivamente considerato.
Ciò pur con alcuni adattamenti derivanti dall’attuale stadio evolutivo del PAT sotto il profilo tecnico e del suo essere sistema “ospite” di altre amministrazioni per la consultazione dei pubblici registri, nonché della mancata abrogazione o novella di alcune norme regolanti il processo amministrativo, di cui, tuttavia, deve essere accolta un’interpretazione adeguatrice per renderle compatibili con il nuovo sistema.
Residuano infatti alcune disposizioni che fanno riferimento o danno per presupposta l’elezione di domicilio in senso esclusivamente fisico: è il caso dell’art. 93 c.p.a., il cui contenuto applicativo deve tuttavia ritenersi “svuotato” nel nuovo assetto regolativo del domicilio eletto, posto che esso regola una situazione che non dovrebbe più esistere (domicilio eletto o indicato in sentenza al quale far riferimento per la notificazione dell’impugnazione), salvo il caso in cui, per analogia con l’art. 16-sexies citato (e richiamato dall’art.25, comma 1-bis c.p.a.), sia impossibile effettuare la notifica via PEC, per causa imputabile al destinatario.
2.3. Con riferimento al caso di specie, si deve rilevare che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, spedito per via telematica all’indirizzo PEC comune.civitavecchia@legalmail.it, è effettivamente avvenuta, né del resto ciò è disconosciuto dall’amministrazione, che peraltro non indica nemmeno quale sarebbe stato il domicilio telematico alternativo cui notificare a mezzo PEC il ricorso introduttivo.
E’ da aggiungere poi che l’indirizzo PEC comune.civitavecchia@legalmail.it risulta regolarmente pubblicizzato sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, come dimostrato in giudizio dall’appellata.
Occorre precisare poi che l’Indice PA è stato il primo indirizzario PEC di tutte le pubbliche amministrazioni, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 47).
Il D.L. n. 185 del 2008 prevedeva che le P.A., qualora non avessero provveduto ai sensi dell’art. 47 del CAD, avrebbero dovuto istituire una casella PEC, o analogo indirizzo di PEC, dandone comunicazione al CNIPA, che avrebbe provvuto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8).
La legge n. 228 del 2012 ha incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l’art. 6-ter d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel Codice dell’amministrazione digitale e ridenominato come Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, ex d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, affidandone la realizzazione e gestione all’AGID, e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge (art. 9, comma 1). Inoltre risulta confluito al suo interno l’elenco di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179-2012, in apposita sezione espressamente definita come pubblico elenco, ai fini delle notificazioni.
Alla stregua di tali osservazioni la notificazione del ricorso di primo grado, comunque effettuata presso un domicilio telematico PEC contenuto in un elenco pubblico a tutti gli effetti, è da ritenersi evidentemente pienamente valida ed efficace.
Si deve, infatti, ribadire che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato D.L. n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
D’altra parte, l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.
Pertanto, deve ritenersi che l’Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

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