Corte di Cassazione, ordinanza n. 91 del 4 gennaio 2019
Come già affermato dalla Suprema Corte (Cass., n. 27400 del 2018), in tema di dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 – vigente “ratione temporis” – si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., ed anche alla dirigenza non medica. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni. Tale principio trova applicazione nella specie, ove il D.M. 30 novembre 1990, n. 444, richiamato dalla legge n. 45 del 1999, all’art. 4 (Istituzione dei SERT), prevede, tra l’altro, che ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione (…) e all’adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze (…) La USL, ove sia già operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l’osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonchè ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative.