Nell’udienza dell’8 gennaio la Corte Costituzionale ha discusso del potere del sindaco di nominare il segretario comunale con un incarico corrispondente al mandato del sindaco (la sentenza sarà depositata tra 30 giorni).
E’ stato il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, a sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 99, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
La disposizione in particolare attribuisce al sindaco il potere di nomina – esercitabile non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dall’insediamento – del segretario comunale, scelto tra gli iscritti allo specifico albo, e stabilisce che l’ incarico ha durata corrispondente al mandato del sindaco, dal quale il segretario comunale dipende funzionalmente.
Ad avviso del giudice rimettente risulterebbero violati i principi dettati dall’articolo 97 della Costituzione in quanto la previsione di una decadenza automatica dall’incarico non parrebbe congruente, alla luce della richiamata giurisprudenza in tema di spoils system , con le funzioni di natura tecnico-professionale, gestionale e consultiva affidate al segretario comunale.
Secondo il rimettente, inoltre, la medesima disposizione costituzionale risulterebbe violata anche per l’attribuzione al sindaco, soggetto politico, del potere di nominare il segretario comunale al quale è affidato il ruolo di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare e, pertanto, il controllo degli atti dell’ente e del capo dell’amministrazione dal quale il segretario dipende funzionalmente.