Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 563 del 8 gennaio 2019
L’imputato, proprietario dell’immobile locato ad una conduttrice morosa, ha intimato alla stessa di lasciare l’appartamento minacciando di “”buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze (idriche ed elettriche)”
In tale condotta difetta, all’evidenza, il requisito oggettivo del delitto punito dall’art. 612 cod. pen. Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678). Nella specie il danno minacciato non è ingiusto, poiché rappresenta l’esercizio del diritto del proprietario di un immobile di intimare lo sfratto per morosità. Evento, peraltro, verificatosi, nella specie, all’esito di un procedimento giudiziario. La prospettazione di adire le vie legali, in quanto esercizio di un diritto, non implica un danno ingiusto (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv. 263398) e, come tale, rimane estranea alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 cod. pen. (Sez. 5, n. 44381, 26/09/2017, in motivazione; Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357).