Corte di Cassazione, sentenza n. 346 del 9 gennaio 2019
L’accertamento concerneva le minusvalenze conseguite in esito alle cessioni di alcuni contratti aventi ad oggetto i diritti pluriennali alle prestazion dei calciatori che, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, erano avvenuti a titolo gratuito, quindi indeducibili.
Nello specifico riteneva che delle 17 cessioni compiute nel periodo di interesse che avevano prodotto delle minusvalenze solo cinque erano state a titolo oneroso, con la conseguenza che le minusvalenze generate dalle altre 12 operazioni erano indeducibili.
Nel caso in esame, il concreto atteggiarsi dell’operazione conclusa induce ad accogliere la qualificazione della stessa come gratuita, non essendo possibile scomporla in più negozi, ma rappresentando essa una vicenda giuridica ed economica unitaria, finalizzata ad ottenere certo un risparmio di spesa per la società ricorrente, cui, però, si è accompagnata la perdita, per la medesima società, del diritto a beneficiare della prestazione del calciatore, mentre la parte cessionaria, oltre a conseguire il godimento della prestazione de qua, ne ha acquisito, altresì, il relativo costo. Se ne ricava, in assenza della pattuizione di un corrispettivo ulteriore in favore del cedente ed a carico del cessionario, integrante gli estremi di una controprestazione principale collegata al trasferimento del diritto a ricevere la prestazione dell’atleta, la sostanziale gratuità della cessione.