Incarichi legali: per il danno erariale non basta la violazione di legge

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 521 del 16 ottobre 2018

La Procura presso la Corte dei Conti di una Regione rilevava che gli incarichi legali di un ente erano stati affidati privi dell’affiancamento dei legali interni (art. 4 regolamento avvocatura); difettavano di adeguata motivazione delle ragioni del ricorso a legali esterni, quali la gravosità del carico di lavoro per gli interni, la carente specifica professionalità idonea a risolvere la problematica con personale interno (art. 8 Reg. del personale); mancavano della preventiva acquisizione dei curricula professionali degli incaricati, nonché del parere del responsabile del servizio legale), non risultavano acquisiti i curricula professionali né sottoscritta la convenzione d’incarico unitamente al preventivo di spesa (artt. 7, 8,9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio, di assistenza stragiudiziale e consulenza legale del 2013). Tali valutazioni erano state estese agli incarichi legali conferiti, anche successivamente all’agosto 2012, allorquando l’ufficio legale era rimasto privo delle collaboratrici esterne, per scadenza della convenzione, non rinnovata dall’Ente.
Il Collegio, invece, ha concluso non è stato provato il danno asseritamente cagionato all’ATER nella duplice versione rappresentata nella domanda, né la condotta dolosa e/o gravemente colposa dei convenuti, tale da costituire una devianza rilevante dai canoni di ordinaria diligenza e perizia e, comunque, irrispettosa degli obblighi di servizio, quali individuati in relazione alla posizione dell’agente stesso e ai livelli di cautela suggeriti dalle concrete circostanze in cui si è verificato l’evento dannoso; così come non provato è il nesso causale tra le violazioni di legge e di regolamento contestate, da una parte, i rilevati “scostamenti” nelle previsioni di bilancio, dall’altra, e il danno erariale. Difatti, escluso nella fattispecie, il dolo, la “colpa grave” non può ritenersi insita nella mera violazione di legge ma richiede la sussistenza di un quid pluris, caratterizzato dalla coscienza e volontà dell’evento, che si riscontra quando vi è assoluta indifferenza nei confronti delle norme, violazione degli obblighi di servizio, trascuratezza e sprovvedutezza della gestione, nonché la coscienza e la consapevolezza della propria condotta e della prevedibilità dell’evento. Per tutte le considerazioni dinanzi svolte, tutti i convenuti, nelle rispettive posizioni, non possono che essere mandati assolti dalle richieste di risarcimento della Procura attrice

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