Consiglio di Stato, sentenza n. 216 del 9 gennaio 2019
Vale ribadire che è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui (ex aliis Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2012, n. 677 ma anche Cons. Stato Sez. IV, 16-05-2011, n. 2968 Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5062) dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego. Si opporrebbe ad una tale conclusione la buona fede dell’impugnante, che “conformandosi” alla valutazione resa dall’Amministrazione secondo cui non esistevano posizioni di controinteresse (tanto da non avere comunicato ad alcuno dell’avvenuta presentazione della domanda di accesso o comunque da non averne dato evidenza) non aveva provveduto, a propria volta, a notificare il mezzo di primo grado.
Si è, però, al contempo evidenziato che il detto “parallelismo” non può, comunque, indurre a ritenere che, una volta obliata dall’amministrazione una posizione di controinteresse ciò implichi la facoltà, o addirittura la legittimità, di dequotare tale posizione anche in sede giurisdizionale.
E proprio per coniugare tutte le esigenze in campo che la giurisprudenza, come sopra già anticipato, ha previsto che il giudice adito sia tenuto (anche ex officio, ovviamente) ove ravvisi posizioni di controinteresse ad ottemperare all’obbligo ex art. 116 cpa e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata.
Altrimenti argomentando si rimetterebbe la effettività della tutela di detta posizione di contro interesse (di natura sostanziale ed autonoma, lo si ripete) alla mera “scelta” dell’Amministrazione che, omettendo di ottemperare agli obblighi ex art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 taglierebbe definitivamente fuori dal perimetro della tutela giudiziale il controinteressato sostanziale.