Corte di Cassazione, sentenza n. 434 del 10 gennaio 2019
Si ribadisce il principio ancora recentemente affermato, secondo cui, in tema di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, secondo comma c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (Cass. 11 maggio 2018, n. 11408; Cass. 1 giugno 2018, n. 14138).