Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3608 del 24 gennaio 2019
In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato – presupposto delle condotte indicate dall’art. 648- ter.1 cod. pen., risponde di “riciclaggio” e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018 Rv. 272652).
A ben riflettere poi, sussistono almeno due ordini di ragioni per ritenere non configurabile il delitto di autoriciclaggio. nella condotta tenuta dall’imputata. Non costituisce né “attività economica” né “attività finanziaria” il mero deposito di una somma su un conto corrente o un libretto di deposito, poiché è “economica” secondo la indicazione fornita dal codice civile all’art. 2082 soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed in essa non rientra certamente la condotta contestata; né tantomeno può ritenersi ravvisabile nella condotta di versamento di somme in un conto corrente un’attività “finanziaria” con ciò facendosi riferimento ad ogni attività rientrante nell’ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo. In secondo luogo deve precisarsi che la norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità “commesse dallo stesso autore del delitto presupposto”, finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.