Il tazzinometro non è un fatto notorio, per cui necessita il contraddittorio

Commissione Tributaria Provinciale Enna, sentenza 14 gennaio 2019, n. 8

La sentenza n. 10204/2016 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, che ha enucleato il principio secondo cui il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, il fatto noto, da cui si parte, deve avere un grado di certezza tale da apparire indubitabile ed incontestabile.
Nel caso di specie, l’Ufficio ha calcolato i maggiori introiti derivanti dalla vendita di caffè, utilizzando, quale riferimento, disposizioni interne focalizzate su metodologie di controllo per bar, tipo Ateco2007 ed altri elementi tratti da siti internet.
L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a situazioni limitate e non possono rientrarvi elementi valutativi come la dose di caffè per una tazzina o la percentuale di ricarico. Non si possono reputare tra i fatti noti o di comune esperienza, da intendere come quella di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche soltanto la pratica di determinate situazioni. In pratica il cittadino comune non sa che per una tazza di caffè ci vogliono 7 o 8 grammi di miscela, si palesa, pertanto, insufficiente l’uso del “tazzinometro”, perché non tutti possono sapere quanti grammi servono per un caffè; il quantitativo di caffè necessario per servire la tipica tazzina da bar, cosi come il ricarico medio applicato da quest’ultimo sui prodotti rivenduti, non costituiscono un fatto notorio e, pertanto, l’Amministrazione non può basarsi su di essi per la ricostruzione induttiva dei ricavi, essendo verosimilmente possibili fattori distorsivi, quali l’uso dei caffè utilizzati nella pasticceria annessa al bar o il cattivo funzionamento della macchina che a volte esige dosaggi diversi, etc. In tali fattispecie risulterebbe di pieno supporto all’azione di finanza l’espletamento verbalizzato di contraddittorio endoprodromico all’adozione dell’atto di accertamento, talché le parti possano utilmente concorrere alla chiarificazione della fattispecie proposta.

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