Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3716 dep 25 gennaio 2019
La fattispecie riguarda una querela sporta da un comandante della Polizia Municipale, però come privato cittadino, spedita per posta alla Procura della Repubblica.
La Suprema Corte ha ritenuto che la disciplina applicabile sia quella prevista dall’art. 337 c.p.p. (e dall’art. 39 disp. att. c.p.p.) che stabilisce che, ove la querela sia spedita per posta
con piego raccomandato, la sottoscrizione deve essere autenticata.
Peraltro, se è pur vero che la querela sporta dalla persona offesa, prima di essere spedita alla Procura della Repubblica, è stata protocollata presso il Comune, non consta dalla ricostruzione del giudice di merito chi sia stato a provvedere a tale formalità, non escludendosi che possa essere stato lo stesso comandante dei vigili, visto che la lettera accompagnatoria alla Procura della Repubblica è stata redatta e sottoscritta dallo stesso Panariello e riporta la seguente dicitura:”si trasmette copia originale della denuncia-querela a firma dello scrivente a carico di X ivi generalizzato”.
Orbene, ritiene il Collegio che erroneamente il Procuratore ricorrente sostiene che la querela di cui al presente procedimento non necessitasse dell’autenticazione in quanto sporta da un pubblico ufficiale (il comandante dei vigili urbani) j atteso che non vi è alcuna norma che legittimi un soggetto, pur pubblico ufficiale, all’autenticazione della propria firma ove agisca – come nel caso di specie – come privato cittadino (vedi sul punto sez. 5, n. 9004 del 05/10/2005, Rv. 233762).