Corte di Giustizia Europea, conclusioni dell’Avvocato Generale, causa C-55/18
Il sindacato spagnolo Federa ción de Comisiones Obreras ha presentato un ricorso contro la Deutsche Bank, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo a carico di quest ’ultima di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero effettivo svolto dal personale dipendente.
Rimessa la questione alla Corte di Giustizia Europea, l’avvocato generale presso la stessa ha concluso che, in mancanza di un sistema di misurazione dei tempi di lavoro, non vi è alcuna garanzia che i limiti temporali stabiliti dalla direttiva 2003/88 siano effettivamente rispettati e pertanto che i diritti che la direttiva stessa attribuisce ai lavoratori possano essere esercitati senza ostacoli. Senza un tale sistema non è possibile né stabilire con oggettività e certezza la quantità di lavoro effettivamente svolt a e la sua collocazione nel tempo né distinguere tra lavoro ordinario e lavoro straordinario.
Anche l’autorità pubblica di controllo della sicurezza sul lavoro è privata della concreta possibilità di accertare e contestare eventuali inadempienze. In secondo luogo, egli sottolinea che l’assenza del suddetto sistema rende molto più difficile per il lavoratore tutelare in giudizio i diritti che la direttiva 2003/88 gli conferisce, privandolo di una prima traccia probatoria essenziale.
In effetti, in assenza di un tale sistema, qualora il datore di lavoro imponesse prestazioni lavorative in violazione dei limiti dell’orario di lavoro previsti dalla succitata direttiva, risulterebbe estremamente difficile azionare rimedi efficaci contro tali comportamenti illegittimi. Di conseguenza, quest’assenza indebolisce notevolmente l’effettività dei diritti che la direttiva 2003/88 garantisc e ai lavoratori, che sono, in sostanza, rimessi all’arbitrio del datore di lavoro.
In sintesi, ad avviso dell’avvocato generale, l’obbligo della misurazione dell’orario di lavoro giornaliero svolge una funzione essenziale a supporto del rispetto , da parte del datore di lavoro, di tutti gli altri obblighi previsti dalla direttiva 2003/88 , quali i limiti alla durata della giornata lavorativa, il riposo giornaliero, i limiti alla durata della settimana lavorativa, il riposo settimanale e l’eventuale svolgimen to di lavoro straordinario. Tali obblighi sono connessi non soltanto al diritto del lavoratore e dei suoi rappresentanti di poter controllare periodicamente la quantità di lavoro svolto a fini retributivi, ma soprattutto al lo scopo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.