Corte di Cassazione, sentenza n. 3469 del 6 febbraio 2019
La censura è infondata, là dove vorrebbe giustificare la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n.66 del 2008 (pacificamente accertata), sulla base di deroghe al sistema deiie turnazioni e dei riposi settimanali introdotte da una legislazione successiva al verificarsi dei fatti oggetto del giudizio (occorsi tra I’l gennaio 2005 e il 30 giugno 2007). La Corte d’appello ha in proposito stabilito che la norma applicabile all’illecito contestato non contiene alcuna deroga al diritto al riposo settimanale, così come non nessuna deroga prevede il contratto collettivo per il comparto sanità dell’1.9.1995 (art. 20) richiamato dagli appellanti incidentali (ma prodotto solo dal Ministero del Lavoro) il quale si è limitato a regolare il caso in cui sussiste coincidenza tra la fruiz;one del riposo e la domenica. Vero è, come sostiene la ricorrente, che lo stesso contratto collettivo, all’art. 20, di co.2, stabilisce che “Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno va concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”, ma, il ricorrere di tale eventualità è stata esclusa dalla Corte territoriale. Essa ha, infatti, accertato che, anche volendo attribuire valore derogatorio ai rferinnento alla fruizione del riposo nella settimana successiva, l’ordinanza ingiunzione degli ispettori del lavoro è riferita “secondo un dato non contestato” (p. 16 sent.) ai soli casi in cui la prestazione lavorativa si era protratta dai 13 ai 27 giorni consecutivi senza fruizione di riposi, e, dunque, la doglianza esula comunque da,l’ipotesi contemplata nella fonte negozia