Corte di Cassazione, sentenza n. 4180 del 13 febbraio 2019
A seguito di verifica fiscale eseguita a carico della società ——– s.p.a., esercente l’attività di commercio di farmaci e parafarmaci, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso, con riferimento a n.74 note di credito portanti la dicitura “premio fedeltà” emesse nell’anno 2000, con cui veniva contestata la violazione dell’art.19 comma 8 delle legge 449/1997 per omissione del versamento dell’imposta sostitutiva pari al 20% sul valore complessivo dei premi erogati in denaro.
La Suprema Corte ha confermato l’accertamento, rilevando che nell’ambito delle manifestazioni a premio, occorre distinguere due diverse operazioni: l’acquisto del premio da parte dell’organizzatore, che si configura come operazione imponibile ai fini IVA e il successivo trasferimento del premio al vincitore che è operazione esclusa dall’applicazione dell’imposta.
Nel sistema dell’imposizione indiretta delle operazioni a premio, a essere tassato non è dunque il vincitore del premio, ma l’organizzatore della manifestazione. Infatti, nel caso in cui il premio acquistato sia assoggettato a IVA è previsto il regime dell’indetraibilità; nel caso in cui il premio sia un bene o un servizio non assoggettabile ad IVA è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva del 20%. Nelle operazioni non imponibili sono ricomprese non solo le operazioni “tecnicamente” non imponibili ma anche quelle non rilevanti od esenti.