La disclosure di un hacker, non integra nessun reato, se fatta solo per motivi divulgativi

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3669 dep. 25 gennaio 2019

La Corte territoriale, applicando correttamente i principi ed i criteri così
come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla sussistenza degli
elementi costitutivi del reato di diffamazione, ha evidenziato che la pubblicazione dei video sul web
era da ritenersi legittima specificando che:
– la circostanza evidenziata nei video che vi era una falla nel sistema che poteva falsare i risultati del gioco era pacifica;
– la notizia, anche facendo riferimento ad una specifica categoria di soggetti interessati (i giocatori di poker online, gli unici d’altro canto che avrebbero ricercato e quindi fruito di tale video), aveva una rilevanza sociale;
– i toni utilizzati ed il tenore dei commenti, seppure caustici, non erano gratuitamente e direttamente diffamatori quanto, piuttosto, avevano scopo divulgativo.
In merito alla ritenuta continenza dei toni, peraltro, deve rilevarsi che la valutazione risente del mezzo utilizzato e dalla particolare espressività che il linguaggio ha assunto così che certi termini, anche coloriti (come nel caso di specie “losco” o “depredati”), specialmente in alcuni contesti, non hanno una valenza direttamente diffamatoria.
La condotta complessivamente posta in essere dall’imputato, infatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, non consente di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione:
– l’imputato non ha creato né aggravato il problema della falla del sistema;
– l’imputato, che pure ha comunicato di avere fatto dei video per dimostrare l’esistenza della falla, non ha mai formulato una richiesta di denaro quale corrispettivo per evitare la diffusione degli stessi;
– nessuna richiesta di denaro, in effetti, è stata mai avanzata prima della soluzione del problema ed i video sono stati eliminati non appena la Bwin ha risolto il problema e richiesto all’imputato di procedere in tal senso;
– la richiesta di corrispettivo è successiva alla rimozione dei video ed è stata formulata avviando una vera e propria fase negoziale in un momento in cui nessuna pressione è stata fatta né questa, in effetti, sarebbe stata più possibile.
All’esito di tale lettura, qui indicata in termini sintetici facendo riferimento alle pagine da 8 a 13 della motivazione, il riferimento al principio secondo il quale “la richiesta successiva non è idonea ad integrare l’ingiustizia del male paventato di cui all’art. 629 cod. pen. dovendo la minaccia avere ad oggetto la prospettazione di un male futuro, il quale dunque non deve essere già occorso”, appare corretto e la conclusione per cui “la pubblicazione online dei video dimostrativi delle anomalie dei sistemi di gioco non presenta gli estremi dell’elemento oggettivo del reato contestato, difettando lo stesso requisito dell’ingiustizia del profitto e del male paventato” è logica e coerente.
Le diverse considerazioni articolate dalla difesa delle parti civili nei ricorsi, d’altro canto, non colgono nel segno.
La circostanza che i video fossero stati eliminati dal web in un momento precedente la richiesta di corresponsione della somma, esclude che in tale secondo momento ci fosse una qualsivoglia limitazione all’autodeterminazione della Bwin che, appunto, aveva la possibilità di opporsi nelle competenti sedi ad una richiesta che riteneva ingiustificata.
L’affermazione secondo la quale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’appello, la minaccia sarebbe da ritenersi formulata in maniera indiretta ovvero implicita e la giurisprudenza citata nel ricorso, sono del tutto inconferenti.
Nei modi, nei toni utilizzati e nel contesto nel quale si sono svolti i fatti non appare configurabile alcuna minaccia, neanche implicita.

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