Solo l’indirizzo ReGindE è qualificato ai fini processuali

Corte di Cassazione, sentenza n. 3709 del 28 febbraio 2019

Sostiene l’Avvocatura dello Stato che la notificazione a mezzo PEC sarebbe inefficace, in quanto spedita ad un indirizzo elettronico inidoneo a ricevere le notifiche telematiche. Si tratta, infatti, di un indirizzo risultante dall’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI -PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della Giustizia. In particolare, l’indirizzo elettronico in questione viene utilizzato dall’Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali. Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGindE; poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGindE (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, Rv. 648685).
In continuità con il citato orientamento va affermato il seguente principio di diritto: “Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”. Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione della sentenza impugnata presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGindE non è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., e quindi il ricorso risulta tempestivamente proposto.

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