Corte di Cassazione, sentenza n. 3265 del 5 febbraio 2019
Ai fini della riduzione della tariffa comunale sui rifiuti, ex art. 59, quarto comma D.Lgs. 507/1993, non basta la mera invocazione al fatto notorio avvenuto in Campania conosciuto come “emergenza rifiuti”. La Suprema Corte, nell’affermare tale principio, spiega come il diritto alla riduzione presupponga sempre l’accertamento specifico dell’effettiva irregolarità nell’erogazione del servizio in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Proseguono i giudici che spetta al contribuente fruitore del servizio di dimostrare che il servizio di raccolta, istituito e attivato, non sia concretamente svolto o sia svolto in grave difformità rispetto alle prescrizioni di legge. Nel caso di specie non può essere dunque accolta la doglianza del contribuente che si era limitato a invocare la riduzione della tariffa comunale semplicemente rammentando che nell’anno 2010 la città di Napoli e il suo quartiere erano stati interessati dalla cd. “emergenza rifiuti”.