E’ reato l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito (per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 7675 dep 20 febbraio 2019

Rispetto al reato di cui all’art. 483 cod. pen., il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n.115/2002 sanziona l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito previste per il mantenimento del beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell’art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d). E l’art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l’istante. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell’art. 483 cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso. Come è stato , chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del4 3 (._/’ Corte di Cassazione – copia non ufficiale27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensì i dati da cui l’istante la induce (“determina”) quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell’organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell’istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dall’art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l’ammissibilità dell’istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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