Il blocco degli stipendi vale anche per il personale delle partecipate incluse nell’elenco ISTAT (Anas compresa).

Corte di Cassazione, sentenza n. 6264 del 4 marzo 2019

Deve condividersi quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato secondo cui, da un lato, l’Anas è società partecipata al 100% dallo Stato, facente parte del conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e quindi del bilancio dello Stato, e come tale è sottoposta ad un vincolo pubblicistico nella sua organizzazione, e, dall’altro, che le misure adottate con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 sono indirizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica intese come espressione diretta del principio di economicità e del pubblico interesse al risparmio nella spesa pubblica.
Alla luce della ratio sottesa all’intero provvedimento legislativo, il primo comma dell’art.9, relativo al personale dipendente di tutte le “amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (comma 1) – differentemente dal comma 2-bis, che fa riferimento all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e riguarda un ambito più ristretto, in quanto dettato specificamente per il personale delle “amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – consente di includere nella previsione di cui al primo comma tutti gli enti e i soggetti che compongono le “amministrazioni pubbliche”, come individuati nell’elenco Istat di cui si è detto, non potendo ammettersi che il legislatore, pur facendo uso di una terminologia avente un preciso significato nell’ordinamento giuridico, abbia tuttavia dettato tale previsione solo per gli enti o soggetti o amministrazioni che non abbiano la veste formale di società per azioni.

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