Il termine di prescrizione della riscossione del danno erariale, è decennale, non quinquennale

Corte di Cassazione, sentenza n. 6321 del 5 marzo 2019

L’art. 1 co 2 L. 20/1994, nel sancire che il diritto al risarcimento del danno si prescrive “in ogni caso” in cinque anni dalla data del fatto o dalla scoperta ( se venga occultato), si riferisce all’azione di accertamento del fatto costitutivo della pretesa e della condanna ad esso conseguente. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in fattispecie assimilabile al caso in esame che “l’azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non già al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., ma al termine decennale della “actio iudicati” ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l’illegittimità dell’atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità, il che si verifica quando la lesione della posizione giuridica accertata dal giudice amministrativo costituisce l’oggetto della domanda risarcitoria ” (cfr. Cass. 430/2019 ). A tale principio questo collegio intende dare seguito in quanto la “specialità” del regime prescrizionale va interpretata con riferimento all’inizio del giudizio di accertamento del diritto e declinata in relazione alla qualificazione della domanda proposta, ma non può valere a superare la disciplina ordinaria relativa agli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato che ha definito “quel” giudizio, per la quale si applica l’art. 2953 c.c e, dunque , il termine di prescrizione decennale ( cfr. Cass. 6901/2015; Cass. SU 23397/2016; Cass. 2003/2017) .

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