Corte di Cassazione, sentenza n. 6555 del 6 marzo 2019
Questa Corte (Cass. 26825/2018), con riguardo al “nuovo differimento” della convocazione del lavoratore, vietato dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165de1 2001, nel riconoscere alla convocazione la natura di atto recettizio, che si perfeziona una volta che sia pervenuto a conoscenza del destinatario, ha affermato che essa, in ragione della sua natura, non può rimanere nella sfera interna del soggetto ma, per produrre effetti, deve essere portata a conoscenza del suo destinatario.
Il principio, condiviso dal Collegio, è applicabile anche alla fattispecie dedotta in giudizio, nella quale viene in rilievo il provvedimento di rinvio della audizione originariamente fissata per il giorno 14.4.2015, provvedimento che, sebbene materialmente predisposto, è rimasto un atto interno improduttivo di effetti perchè incontestamente non comunicato al difensore, che aveva formulato l’istanza di rinvio in ragione di impedimenti che riguardavano la sua persona.
Va, altresì, osservato che questa Corte, nell’esaminare il termine e le modalità per la convocazione a difesa disciplinati dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 150 del 2009, ne ha posto in evidenza la finalità di garanzia del diritto di difesa del lavoratore (Cass.4 N. R.G. 419 2018 23895/2018, 17245/2016, 16900/2016), traendone la conseguenza che i vizi procedurali correlati all’audizione del lavoratore possono dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall’interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli.
La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto innanzi richiamati. 18. Essa, infatti, come già evidenziato ( cfr. punto n. 3 di questa sentenza) ha ritenuto che la mancata presenza del lavoratore alla audizione rinviata al giorno 22.4.2015 comportava “tout court” la nullità della sanzione disciplinare in quanto il rinvio, pur potendo non essere concesso in difetto dei presupposti, non era stato comunicato al difensore del lavoratore. Tanto senza indagare sulla concreta violazione del diritto di difesa del lavoratore conseguente al rinvio della originaria convocazione, sollecitato dal difensore del medesimo e non assentito dalla Amministrazione