Chiudere il museo 25 minuti prima è interruzione di pubblico servizio

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 56361 dep. 24 dicembre 2018

Con riguardo, poi, alla fattispecie di cui all’art. 340 c.p., la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente valutato la consistenza delle singole condotte, ha distinto per ciascuno dei due imputati il giorno e gli orari della chiusura anticipata del Museo ( pari a circa 25 minuti ), ritenendo con giudizio in fatto non illogico, che la stessa potesse dar luogo al reato avendo determinato la mancata fruizione della pinacoteca a potenziali visitatori per un tempo non trascurabile. Il reato è integrato, infatti, da qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi ilregolare svolgimento di un pubblico servizio (la norma punisce chi “cagiona”, in qualsiasimodo, l’interruzione o il turbamento). Non rileva che l’interruzione sia definitiva, ne’ che il turbamento sia totale, essendo il reato integrato da una interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, e da un turbamento relativo, purché non insignificante ( Sez. 515388/2014, rv. 260217) . Nè ha pregio l’argomento difensivo, secondo cui la chiusura sarebbe stata determinata da altro soggetto ( personale dell’IVRI) che, come osservato dalla Corte, fu necessitato a chiudere il portone proprio per l’assenza dell’addetto alla vigilanza all’interno della Pinacoteca
Quanto al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, preme evidenziare che il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando, con adeguata motivazione, di non potere concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenzarispetto alle contestate aggravanti, considerata la particolare gravità del fatto; detto giudizio non appare censurabile in questa sede, non apparendo essere il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Quanto alla esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., va ricordato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto di cui all’art. 131 – bis c.p., non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di«comportamento abituale» per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza «non occasionale» (Sez. 2, n.1/2016, Rv. 268970; Sez. 5, n. 4852/2016, Rv. 269092; Sez. 3, n. 43816/2015, Rv. 265084).

Comments are closed.