Niente PEC nel processo penale per le parti private (OK solo per le cancellerie)

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 10334 dep l’8 marzo 2019

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il principio di diritto – al quale il Collegio ritiene di dare continuità – secondo il quale, nel processo penale, non è consentita alle parti private la utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, nè per depositare istanze (Sez. 5 n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160; Sez 5, 15 marzo 2018, n. 32013, non massimata; Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015 . Rv. 263189). L’indirizzo trova il suo fondamento nell’interpretazione dell’art. 16 comma 4, d.l. n. 179 del 2012 , conv. In I. n. 221 del 2012, a tenore del quale « Neì procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria». La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l’uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie. Venendo al caso in scrutinio, quale che sia l’orientamento al quale si intenda prestare adesione, la censura prospettata con il motivo di ricorso in esame si profila infondata, alla luce dei richiamati percorsi interpretativi, dal momento che, in ogni caso, l’istante, pur avendo documentato di avere inoltrato l’istanza di rinvio a mezzo P.E.C., e che la comunicazione elettronica è giunta a destinazione, nella casella del registro generale della Corte dì Appello di Firenze, non ha, tuttavia, assolto all’onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e che fosse stata tempestivamente posta alla sua attenzione. D’altro canto, la circostanza che nel verbale di udienza manchi ogni riferimento all’istanza in parola, autorizza ragionevolmente a escludere che l’istanza fosse giunta all’attenzione del Collegio.

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