No firma, no party. I sindacati del pubblico impiego che non hanno firmato, non possono sedersi al tavolo decentrato

Vari provvedimenti giudiziali
decreto di rigetto 14710 2018 Milano
Decreto di rigetto 13116 2018 Brindisi
Decreto di rigetto 83463 2018 Roma
Decreto di Rigetto 70407 2018 Roma
DECRETO DI RIGETTO IN DATA 7 FEBBRAIO 2019 Roma

I provvedimenti giudiziali qui indicati riguardano una serie di ricorsi in sede cautelare avanzati da diverse sigle sindacali rappresentative che non hanno sottoscritto i recenti CCNL del pubblico impiego e si sono trovati perciò esclusi dalla successiva contrattazione in sede decentrata. Le motivazioni di tali ricorsi (avanzati contro l’Aran e, in alcuni casi, contro le oo.ss. firmatarie) vertevano principalmente sulla illegittimità dei CCNL di comparto per violazione degli artt. 2,3, e 39 della Costituzione, degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001, per errata interpretazione e applicazione dell’art. 43, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e per violazione dell’art. 19 Statuto dei lavoratori (L.300/1970), come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013. I giudici hanno ritenuto, da un lato, non applicabile al settore pubblico l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e non sussistenti elementi di incostituzionalità nella normativa specifica del pubblico impiego, dall’altro hanno ritenuti conformi al d.lgs. 165/2001 gli accordi quadro in materia e i CCNL di comparto. Successivamente alle decisioni qui riportate, alcune sigle sindacali ricorrenti hanno deciso di sottoscrivere i CCNL.

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